Art. 29.
(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «5-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, l'aliquota dell'imposta è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti».

 

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